Art. 14 
 
               Proroga di termini in materia di sport 
 
  1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica
dell'Istituto per  il  credito  sportivo,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  30  giugno
2024». 
  2. All'articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, riguardante il termine delle attivita' dell'Agenzia per
lo svolgimento dei Giochi olimpici, le  parole:  «31  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».