Art. 16 
 
              Proroga di termini in materia di editoria 
 
  1. Nelle more dell'espletamento delle  procedure  di  gara  di  cui
all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e
comunque  non  oltre  il  30  giugno  2024,  e  al  fine  di  evitare
interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore
medio complessivo negli anni 2018-2022 dei  contratti  stipulati  dal
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate  vincitrici
della procedura di gara del 2017, e'  ripartito  fra  le  Agenzie  di
stampa iscritte nell'Elenco delle  Agenzie  di  stampa  di  rilevanza
nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un
contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando  di  gara
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno
2017. 
  2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa  ai  sensi
del comma 1 e' calcolato sulla base del numero medio dei  giornalisti
assunti negli ultimi cinque  anni  con  contratto  a  tempo  pieno  e
indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  luglio  2023,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  27  luglio  2023,
recante «Requisiti e parametri  per  l'iscrizione  nell'elenco  delle
Agenzie di rilevanza nazionale». 
  3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1
e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il  Ministero  per
gli affari esteri e la cooperazione  internazionale  in  aggiunta  ai
servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 luglio 2023. 
  4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad acquistare dalle Agenzie
di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero per
gli affari esteri e la cooperazione internazionale di cui al comma  3
secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  17,  comma  2,   del
decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. 
  5. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio
dello Stato.