Art. 17 
 
Interventi del  Fondo  complementare  al  PNRR  riservati  alle  Aree
colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario  del
Governo per  la  riparazione,  la  ricostruzione,  l'assistenza  alla
popolazione e  la  ripresa  economica  dei  territori  delle  regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo  dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche
in deroga ai termini previsti dal  cronoprogramma  procedurale  degli
adempimenti  con  scadenza  al  31  dicembre  2023,  quali   soggetti
attuatori, a dare continuita' agli  interventi  del  Fondo  nazionale
complementare al Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  riservati
alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per  effetto  di
quanto previsto dal  primo  periodo  i  soggetti  responsabili  degli
interventi sono autorizzati ad assumere  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti di durata pluriennale.