Art. 18 
 
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del  lavoro
                      e delle politiche sociali 
 
  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1)   al   primo   periodo,   le   parole:    «dell'associazione
Assoprevidenza   -   Associazione   italiana   per   la    previdenza
complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato  per  la
promozione e lo sviluppo della  previdenza  complementare  denominato
"Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011»; 
      2) al secondo periodo,  le  parole:  «All'Assoprevidenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»; 
      3) al  terzo  periodo,  le  parole:  «All'Assoprevidenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»; 
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il  Comitato
Previdenza Italia definisce specifici programmi  di  attivita'  sulla
base degli indirizzi formulati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali con obbligo di  rendiconto  al  suddetto  Ministero
secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali informa il Parlamento  con  cadenza  biennale
delle attivita' svolte dal Comitato.»; 
    c) al comma  5,  le  parole:  «Per  lo  svolgimento  dei  compiti
dell'Assoprevidenza»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Per   il
funzionamento del Comitato»; 
    d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il contributo
di cui al comma 5 e'  erogato  direttamente  al  Comitato  Previdenza
Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione
delle attivita' svolte e  approvazione  delle  stesse  da  parte  del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonche' gli indirizzi
per la programmazione delle attivita'.». 
  2.  Il  contributo  di  cui  all'articolo  58-bis,  comma  5,   del
decreto-legge n. 124 del 2019 come modificato dal  comma  1,  lettera
c), e' erogato direttamente al Comitato entro  il  29  febbraio  2024
previa rendicontazione delle attivita' svolte  e  approvazione  delle
stesse da parte del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  cui
al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma  1,
lettera d), e' adottato entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  3. L'articolo 3-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n.112,
e' abrogato. 
  4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «A  decorrere  dal  1°
gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo  sono  destinate  al
finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di  patronato  ai
sensi dell'articolo  4  del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  luglio  2023,  n.  85,
secondo le modalita'  ed  i  criteri  di  ripartizione  definiti  con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione.».