Art. 19 
 
Proroghe  di  termini  in  materie  di  competenza  del  sistema   di
                    informazione per la sicurezza 
 
  1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge  18  febbraio
2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali  e  di  tutela,  anche
processuale,  del  personale  e  delle  strutture  dei   servizi   di
informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31  gennaio  2024»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024». 
  2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia  di  autorizzazione  del  personale  dei  servizi  di
informazione per la sicurezza a colloqui  personali  con  detenuti  e
internati, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».