Art. 4 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. Il termine di approvazione  del  bilancio  preventivo  dell'anno
2024 degli Ordini delle  professioni  sanitarie  di  cui  al  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233,  e'  prorogato  fino  alla  data  di  presentazione  del   conto
consuntivo dell'anno 2023. 
  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo alla  proroga  della  possibilita'  per  i  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o  di
sostituzione  di  medici   di   medicina   generale,   nonche'   alla
possibilita' per i medici iscritti al corso  di  specializzazione  in
pediatria, durante  il  percorso  formativo,  di  assumere  incarichi
provvisori  o  di  sostituzione  di   pediatri   di   libera   scelta
convenzionati con il servizio sanitario  nazionale,  le  parole:  «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  3. Il termine di validita'  dell'iscrizione  nell'elenco  nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per  i  soggetti  iscritti
nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero  della  salute
in  data  1°  aprile  2020,  e'  prorogato  fino  alla  pubblicazione
dell'elenco  nazionale  aggiornato  e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2024. 
  4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge  30  dicembre
2021, n. 234, relativo all'applicazione  delle  misure  straordinarie
per il conferimento di incarichi semestrali  di  lavoro  autonomo  ai
medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale
delle professioni  sanitarie,  agli  operatori  socio-sanitari  e  ai
medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo
anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «anche per
gli anni 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli
anni 2022, 2023  e  2024»  e  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, relativo al conferimento  di  incarichi  di  lavoro  autonomo  ai
laureati in medicina e chirurgia, abilitati e  iscritti  agli  ordini
professionali anche se privi della specializzazione, le  parole:  «31
dicembre 2023 nei limiti  delle  risorse  disponibili  autorizzate  a
legislazione vigente» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  dicembre
2024 nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo  11,  comma
1,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60». 
  6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, relativo alla  proroga  degli  incarichi  semestrali  di  lavoro
autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari,  nonche'  per
il personale del ruolo sanitario del comparto sanita',  collocati  in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente  albo  professionale
in conseguenza dal collocamento a riposo, nonche' per  gli  operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza, ,  le  parole:  «31  dicembre
2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre  2024»,  nel
rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo  11,  comma  1,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto  dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge  28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26.». 
  7. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  406-bis,  relativo  alla  sperimentazione  per  la
remunerazione  delle  prestazioni  e  delle  funzioni   assistenziali
erogate dalle farmacie con oneri  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, dopo il  primo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «La
sperimentazione di cui al primo periodo e' effettuata anche nell'anno
2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione  degli
esiti della sperimentazione.»; 
    b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della
sperimentazione delle  prestazioni  e  delle  funzioni  assistenziali
svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «2021, 2022 e 2024». 
  8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio  2021,  n.  106,  in  materia  di  incentivi  al  processo  di
riorganizzazione della rete dei  laboratori  del  Servizio  sanitario
nazionale,  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostitute  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».