Art. 6 Proroga di termini in materia di universita' e ricerca 1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al primo periodo la parola: «due», e' sostituita dalla seguente: «tre». 2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, e' prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonche' a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge. 4. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024». 5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2024». 6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali AFAM, le parole: «2022-2023 e 2023-2024», sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025». 7. All'articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»; b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026». 8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»; b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e comma 5-bis e all'articolo 35-bis».