Art. 7 
 
              Proroga di termini in materia di cultura 
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre  2016,  n.  229,  relativo  alla   segreteria   tecnica   di
progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente  speciale
per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le  parole:  «sette
anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni». 
  2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,
relativo all'incremento del personale facente  capo  alla  segreteria
tecnica  di  progettazione   di   cui   si   avvale   l'ufficio   del
Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del  24  agosto
2016, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024». 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui  all'articolo  1,
comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla  figura
di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) dopo il nono periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «Per  l'anno
2024 e' autorizzata  la  spesa  di  100.000  euro  per  le  spese  di
funzionamento del Comitato promotore e per  i  rimborsi  delle  spese
spettanti ai componenti  dello  stesso  Comitato.  A  tali  oneri  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura.». 
  5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n.  120,  relativo  alle  semplificazioni   amministrative   per   la
realizzazione di spettacoli dal vivo e  proiezioni  cinematografiche,
le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024» e le  parole:  «1.000  partecipanti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.000 partecipanti». 
  6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto  2023,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
137, al primo periodo le parole: «31 dicembre 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2024».