Art. 8 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  delle
                   infrastrutture e dei trasporti 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164,  relativo  agli  adempimenti  previsti  dal
decreto di finanziamento di alcuni interventi,  e'  prorogato  al  31
dicembre  2024  con  riferimento  agli   adempimenti   previsti   per
l'aeroporto di Firenze. 
  2.All'articolo 4  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
relativo all'operativita' dell'Agenzia per  la  somministrazione  del
lavoro  in  porto  e  per  la  riqualificazione  professionale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «a settantotto  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a ottantuno mesi»; 
    b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «,  8.800.000  euro
per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  2.200.000  euro  per  l'anno
2024». 
  3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 2.200.000 euro per  l'anno
2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del  decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2021, n.  21,  relativo  a  disposizioni  in  materia  di
trasporto ferroviario le parole: «31 dicembre 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
relativo  alla  realizzazione,  mediante  procedure  di   affidamento
semplificate, degli  interventi  finanziati  con  risorse  del  Piano
nazionale  di  ripresa   e   resilienza   e   dal   Piano   nazionale
complementare, le parole: «31 dicembre 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2024». 
  6. All'articolo 4, comma  3-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore
delle categorie M2 e M3  adibiti  a  servizi  di  trasporto  pubblico
locale, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2»  sono  inserite  le
seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»; 
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Le  regioni  e
le province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  il  15  gennaio
2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
l'elenco dei  veicoli  con  caratteristiche  antinquinamento  Euro  2
adibiti al  trasporto  pubblico  locale  per  i  quali,  al  fine  di
consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di  trasporto
pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui  al  primo
periodo esclusivamente per l'anno 2024.»; 
    c)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «dei   veicoli   con
caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti:  «Euro  2
e»; 
    d) al quinto periodo, dopo le  parole:  «l'esonero  dei  veicoli»
sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole:  «delle  risorse  di
cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse
di cui al quinto periodo»; 
    e) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  apposito  decreto  da
adottare entro il 31 gennaio 2024 dispone, l'esonero dei veicoli Euro
2 di cui al quarto periodo e definisce le  modalita'  di  verifica  e
monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.». 
  7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, relativo alle procedure semplificate di affidamento  dei  lavori,
le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2024». 
  8.  All'articolo  36  del  decreto-legge6  luglio  2011,   n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
relativo  alle  attivita'  dell'ANAS,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3-bis: 
      1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «a),  b)  e  c)»  sono
inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono  soppresse
e dopo le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono  inserite  le  seguenti:
«al 31 dicembre 2023»; 
    b) dopo il  comma  3-bis  e'  inserito  il  seguente:  «3-ter.  A
decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento  di  cui  al
primo  periodo  del  comma  3-bis,   comprensivi   delle   spese   di
progettazione degli interventi,  sono  riconosciuti  all'ANAS  S.p.A.
nella misura non  superiore  al  12,5  per  cento  del  totale  dello
stanziamento  destinato  alla   realizzazione   dell'intervento   con
esclusione delle spese previste da  altre  disposizioni  di  legge  o
regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto  approvato.
Entro il  predetto  limite  percentuale,  le  eventuali  risorse  che
residuano rispetto  alle  spese  effettivamente  sostenute  da  parte
dell'ANAS s.p.a. e verificate dal Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  sulla  base  delle  risultanze   della   contabilita'
analitica, rimangono a disposizione della societa'. 
  9. All'articolo 13 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
relativo  all'aggiornamento  dei  piani  economico   finanziari   dei
concessionari, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il 30
marzo 2024 le societa' concessionarie per le quali e' intervenuta  la
scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le  proposte
di  aggiornamento  dei  piani  economico-finanziari  predisposti   in
conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo  16,  comma
1, del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  dall'Autorita'
di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n.  214,  nonche'  alle  disposizioni  emanate  dal
concedente.   L'aggiornamento   dei   Piani   economici   finanziari,
presentati entro il termine del  30  marzo  2024  conformemente  alle
modalita' stabilite, e' perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre
2024.  Nelle  more  degli  aggiornamenti  convenzionali,  le  tariffe
autostradali relative alle concessioni di cui al primo  periodo  sono
incrementate  nella  misura  del  2,3   per   cento,   corrispondente
all'indice di inflazione (NADEF) per l'anno 2024. Gli adeguamenti, in
eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari  sono
definiti in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari.». 
  10. All'articolo 35, comma 1-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In ogni
caso la scadenza del  rapporto  concessorio  inerente  alla  gestione
delle  tratte  autostradali  da  parte  della   Societa'   Autostrada
Tirrenica S.p.a. e' fissata, indipendentemente dalla revisione  della
convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre
2028.».