Art. 8 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi, e' prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze. 2.All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operativita' dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a ottantuno mesi»; b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024». 3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 6. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»; b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di trasporto pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024.»; c) al quarto periodo, dopo le parole: «dei veicoli con caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti: «Euro 2 e»; d) al quinto periodo, dopo le parole: «l'esonero dei veicoli» sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole: «delle risorse di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al quinto periodo»; e) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024 dispone, l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalita' di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.». 7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 8. All'articolo 36 del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alle attivita' dell'ANAS, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis: 1) al primo periodo, dopo le parole: «a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»; 2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono soppresse e dopo le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre 2023»; b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilita' analitica, rimangono a disposizione della societa'. 9. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico finanziari dei concessionari, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il 30 marzo 2024 le societa' concessionarie per le quali e' intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei Piani economici finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione (NADEF) per l'anno 2024. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari.». 10. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Societa' Autostrada Tirrenica S.p.a. e' fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre 2028.».