Art. 9 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022,
n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  2022,  n.
28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano  in
Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia,  ovvero  vi  hanno
filiali o partecipate, le parole: «fino al  31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024». 
  2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
recante misure in favore delle imprese esportatrici a  seguito  della
crisi in atto in Ucraina, le parole: «fino al 31 dicembre 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024». 
  3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
relativo ad interventi per il completamento della  realizzazione  del
Tecnopolo di Bologna, le parole: «31 dicembre 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
relativo alla riassegnazione allo stato di previsione  del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi
per il sostegno alle forze armate e di sicurezza  afghane  restituiti
dalle competenti organizzazioni  internazionali,  le  parole:  «negli
anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni  2022,
2023 e 2024».