IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in
particolare, articoli 5, comma 1, lettera b), 8, 13, comma 2 e 14,
comma 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Visto decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile
2008, n. 86 e, in particolare l'art. 14;
Vista la Conferenza unificata n. 603/C.U. 1° agosto 2002, recante
«Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane per la
programmazione dei percorsi di Istruzione e formazione tecnica
superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di Sistema» e
relativi allegati G e H;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e, in
particolare, l'art. 69, comma 2;
Visto il decreto ministeriale del Ministero della pubblica
istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante «Regolamento recante
norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)» e,
in particolare, gli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e della formazione professionale, a norma dell'art.
1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107» e,
in particolare, l'art. 10, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante
«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6;
Visto l'art. 1, commi 1180-1185, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 18 luglio 2018, che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n.
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e
la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per
la ripresa e la resilienza» e, in particolare, l'art. 17;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29
novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse
pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy»,
che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di
formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori
formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro
(Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla
realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta
formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento
delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli
ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della
Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione
europea - Next Generation EU;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10
maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori
risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti
tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che
abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26
maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a
euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli
Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della
Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21
del 14 luglio 2021;
Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021,
recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements
between the European Commission and Italy»;
Vista la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle universita' - Riforma 1.2 «Riforma del Sistema di
formazione terziaria (ITS)» del PNRR;
Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del
Sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Considerato che detto investimento «mira al potenziamento
dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria
attraverso la creazione di network con aziende, universita' e centri
di ricerca tecnologica/scientifica, autorita' locali e sistemi
educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei
laboratori con tecnologie 4.0»;
Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle
disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le
misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e
terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti
normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione
primaria entro il 31 dicembre 2023;
Visto il target M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un
aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione
professionale terziaria (ITS);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per
scadenze semestrali di rendicontazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2021, che definisce le modalita', le tempistiche e gli
strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria,
fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato
nell'ambito del PNRR, nonche' dei milestone e target degli
investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi
informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla
Commissione europea;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e, in particolare, l'art. 33 che istituisce il Nucleo PNRR
Stato-regioni, al fine di attuare le riforme e gli investimenti
previsti dal PNRR;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto l'atto di indirizzo politico-istituzionale adottato con
decreto del Ministero 25 gennaio 2023, n. 10, concernente
l'individuazione delle priorita' politiche che orientano l'azione del
Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023 e per il
triennio 2023-2025;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra
l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e
digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani;
Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, recante «Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in
materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai
sensi del quale l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituisce
articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione;
Considerato che INDIRE e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'universita' e della
ricerca;
Considerata la comprovata capacita' dell'INDIRE di svolgere le
attivita' sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in
continuita' con le attivita' di collaborazione gia' poste in essere
nel corso degli anni 2000-2023, attraverso l'impiego di risorse umane
e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualita'
del servizio per l'unicita' della propria esperienza che garantisce
un elevato livello qualitativo delle prestazioni e il rispetto dei
tempi assegnati per il monitoraggio e la valutazione del Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» (di seguito, anche «CAD»);
Visto l'art. 62-quater del CAD che ha istituito l'Anagrafe
nazionale dell'istruzione (di seguito, anche «ANIST»), in attuazione
del quale e' attualmente in corso di adozione apposito decreto
ministeriale relativo alle modalita' di funzionamento dell'ANIST;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17
maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione
e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonche'
definizione dei criteri e modalita' di partecipazione dei
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni
e delle province autonome»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17
maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto
delle Fondazioni ITS Academy;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4
ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e
degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli
ITS Academy, nonche' dei presupposti e delle modalita' per la
sospensione e la revoca dell'accreditamento;
Considerato che, in linea con quanto previsto dal suddetto art. 14,
comma 6, della legge 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del
merito procede ad adottare il presente decreto di natura non
regolamentare (di seguito, anche «Decreto»);
Acquisito il parere Prot. n. 37563 del 17 novembre 2023 del
Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza
plenaria n. 114 del 16 novembre 2023;
Ritenuto in relazione al suindicato parere del CSPI, di non dovere
modificare lo schema di decreto presentato per il parere;
Sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro delle imprese e del made in Italy;
Acquisito il concerto del Ministero dell'universita' e della
ricerca con nota prot. n. 137143 del 24 novembre 2023;
Acquisita in data 28 novembre 2023, l'intesa Rep. atti n. 286/CSR
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a norma
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
Definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei
percorsi formativi ITS di sesto livello EQF e delle modalita' per
il loro periodico aggiornamento
1. Gli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi
formativi di sesto livello EQF di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b), della legge n. 99/2022, sono individuati e descritti
nell'Allegato tecnico «Indicatori per i percorsi formativi di VI
livello EQF - ITS Academy», che forma parte integrante del presente
decreto, e sono applicati secondo le modalita' ivi disciplinate.
2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono soggetti a periodico
aggiornamento, ogni tre anni, o comunque ogniqualvolta ritenuto
opportuno, con decreto adottato dal Ministero dell'istruzione e del
merito di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca
con le medesime modalita' di cui all'art. 14, comma 6, della legge
99/2022. L'aggiornamento avviene sulla base di esigenze derivanti
dall'innovazione tecnologica e metodologica, dell'evoluzione del
Sistema nazionale di istruzione tecnologica superiore, nonche' di
ulteriori fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle
professioni, connessi anche all'esperienza condivisa e alle proposte
emerse nell'ambito del Comitato nazionale ITS Academy, di cui
all'art. 10 della legge 99/2022.