Art. 4 Presentazione della domanda e validita' della graduatoria 1. A decorrere dall'anno 2023, la domanda di accesso al beneficio potra' essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni. 2. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse di cui art. 1, come ripartite dall'art. 2, del presente decreto. 3. Le graduatorie di cui al precedente comma 2 restano valide fino a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento. 4. A decorrere dall'anno 2023, il beneficio dovra' essere utilizzato entro duecentosettanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco e' automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni. 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022.