Art. 4 
 
                     Presentazione della domanda 
                    e validita' della graduatoria 
 
  1. A decorrere dall'anno 2023, la domanda di accesso  al  beneficio
potra' essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS,
a decorrere dalla data individuata  dall'INPS  e  comunicata  con  un
preavviso di almeno trenta giorni, per un  periodo  non  inferiore  a
sessanta giorni. 
  2. A conclusione del periodo di presentazione delle  domande,  INPS
redige le graduatorie, distinte per regione e provincia  autonoma  di
residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare  delle
risorse di cui art. 1,  come  ripartite  dall'art.  2,  del  presente
decreto. 
  3. Le graduatorie di cui al precedente comma 2 restano valide  fino
a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento. 
  4.  A  decorrere  dall'anno  2023,  il  beneficio   dovra'   essere
utilizzato entro duecentosettanta  giorni dalla data di  accoglimento
della  domanda.  Decorso  tale   termine   il   codice   univoco   e'
automaticamente  annullato  e  le   risorse   non   utilizzate   sono
riassegnate nel rispetto dell'ordine della  graduatoria  regionale  o
provinciale, individuando  nuovi  beneficiari  cui  si  applicano  le
medesime disposizioni. 
  5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3,  4,
5, 6, 7, 9 del decreto del Ministro della salute adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022.