IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in
particolare, l'art. 6 in materia di «Organizzazione degli uffici e
fabbisogni di personale» e l'art. 6-ter del medesimo decreto
legislativo rubricato «Linee di indirizzo per la pianificazione dei
fabbisogni di personale»;
Visto l'art. 28 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici, che avviene per
concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione;
Visto l'art. 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, rubricato «Portale unico del reclutamento»;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tra l'altro, possono procedere, a decorrere dall'anno
2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente a una
spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell'anno precedente;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3, comma 1,
secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici,
ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere
dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare,
l'art. 3, comma 6, in materia di linee guida per l'accesso alla
dirigenza pubblica e l'art. 6 in materia di piano integrato di
attivita' e organizzazione;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28
settembre 2022 con cui sono approvate le linee guida per l'accesso
alla dirigenza pubblica in attuazione del citato art. 3, comma 6, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi», cosi' come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo n. 165 del 2001»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 che definisce l'ambito di
applicazione della disciplina sull'accesso alla qualifica di
dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici, in attuazione
dell'art. 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto, in particolare, l'art. 7 del richiamato decreto del
Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 secondo cui l'accesso
alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, per una
percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da
ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, concernente il «Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole
pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135»;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 secondo cui con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui
delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti tra l'altro il numero dei posti da destinare al
reclutamento di dirigenti tramite corso-concorso selettivo bandito
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ed e' disposta
l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori del concorso a valere
sulle facolta' assunzionali delle singole amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione 8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 173 del 27
luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei
piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 22
luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.
215 del 14 settembre 2022, recante «Linee di indirizzo per
l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la nota prot. n. 0049727-P del 3 agosto 2023, con cui il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri ha chiesto alle amministrazioni pubbliche interessate di
comunicare il numero dei posti di dirigente da destinare al
reclutamento mediante procedura selettiva gestita dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione;
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno comunicato i
posti da ricoprire mediante corso-concorso, tenuto conto della
percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire di
cui al comma 1-ter dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e in coerenza con la programmazione triennale dei
fabbisogni adottata;
Considerato che l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori del
corso-concorso e' assorbita nell'ambito degli ordinari provvedimenti
autorizzatori adottati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, perfezionati prima
dell'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso di cui
all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del
2004;
Ritenuto di autorizzare l'avvio della procedura concorsuale per
posti di qualifica dirigenziale, tenuto conto delle disposizioni
vigenti in materia di fabbisogno del personale e limitazioni delle
assunzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore
Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione senatore Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
La Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 70, a indire un corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale per un totale di novantasette posti nella
qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi
delle amministrazioni pubbliche di cui alla tabella allegata, che e'
parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 novembre 2023
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3312