Art. 4 
 
                        Struttura di missione 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente  decreto,  e'  istituita,  a
decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura  di  missione  alla
quale e' preposto un coordinatore ((e  che  e'  articolata))  in  due
uffici  di  livello  dirigenziale  generale,  compreso   quello   del
coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale  non  generale.
Il coordinatore e' individuato tra  gli  appartenenti  alla  carriera
diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo. 
  2. La struttura di missione svolge le seguenti attivita': 
    a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e  coordinamento  dell'azione
strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano  Mattei
e ai suoi aggiornamenti; 
    b) assicura supporto al  Presidente  e  al  vicepresidente  della
Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni; 
    c) cura il segretariato della Cabina di regia; 
    d)  predispone  la  relazione  annuale  al  Parlamento   di   cui
all'articolo 5. 
  3. La struttura di missione e' composta da due unita'  dirigenziali
di  livello  generale,  tra  cui  il  coordinatore,  da  due   unita'
dirigenziali  di  livello  non  generale  e  da  quindici  unita'  di
personale non dirigenziale. Le unita' di personale  non  dirigenziale
di cui al primo periodo  sono  individuate  tra  il  personale  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  tra  il  personale  dei
Ministeri   e   di   altre   amministrazioni   pubbliche,   autorita'
indipendenti,  enti  o  istituzioni,  con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche. Il predetto  contingente  di  personale  non
dirigenziale puo' essere, altresi', composto da personale di societa'
pubbliche controllate o partecipate  dalle  amministrazioni  centrali
dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 193.410 per  l'anno  2023  e  di
euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024. 
  4. Alla struttura  di  missione  e'  assegnato  un  contingente  di
esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, che  prestano  la  propria  attivita'  a  titolo
gratuito con rimborso delle  spese  di  missione.  Per  le  spese  di
missione di cui al primo periodo nonche'  ((per  le  attivita'  della
struttura di missione di cui al comma 2)) e' autorizzata la spesa  di
euro 41.667 per l'anno 2023 e  di  euro  500.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2024. 
  5. Il personale della struttura di missione non  appartenente  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e' collocato  in  posizione  di
comando  o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto   dai
rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata  del  collocamento  fuori
ruolo, e' reso indisponibile  un  numero  di  posti  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario. Il trattamento economico del personale di  cui  al
presente  comma  e'  corrisposto  secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 9, comma 5-ter, del  decreto  legislativo  n.  303  del
1999. 
  6. Ai fini  del  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali,  ivi
compreso quello di coordinatore della struttura di missione,  non  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano gli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 30
          luglio  1999,  n.  303  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'articolo  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203, S.O.: 
                «Art. 7. (Uffici di  diretta  collaborazione  con  il
          ministro).- 1. La costituzione e la disciplina degli uffici
          di diretta collaborazione  del  ministro,  per  l'esercizio
          delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di  personale
          a tali uffici  e  il  relativo  trattamento  economico,  il
          riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di
          Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                2. I regolamenti di  cui  al  suddetto  articolo  14,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a)   attribuzione   dei    compiti    di    diretta
          collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace  e
          funzionale svolgimento dei  compiti  di  definizione  degli
          obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche  e  di
          valutazione della  relativa  attuazione  e  delle  connesse
          attivita' di comunicazione, nel rispetto del  principio  di
          distinzione  tra  funzioni  di  indirizzo  e   compiti   di
          gestione; 
                  b)  assolvimento  dei  compiti  di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata dagli appositi uffici, nonche'  del  compito  di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi; 
                  c)  organizzazione   degli   uffici   preposti   al
          controllo  interno  di  diretta   collaborazione   con   il
          ministro, secondo le disposizioni del  decreto  legislativo
          di riordino e potenziamento dei meccanismi e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, in modo da assicurare il  corretto  ed  efficace
          svolgimento dei compiti  ad  essi  assegnati  dalla  legge,
          anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
          organizzativi e personali; 
                  d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
                  e) attribuzione dell'incarico di Capo degli  uffici
          di  cui   al   comma   1   ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.» 
              «Art.  9.  (Personale  della  Presidenza).  -  1.   Gli
          incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono  conferiti
          secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e
          19 del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,   relativi,
          rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
          collaborazione ed  alle  altre  strutture,  ferma  restando
          l'applicabilita',  per  gli  incarichi  di   direzione   di
          dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, come  modificato  dal  presente  decreto,  e  ferma
          altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma
          3, e 31, comma 4, della legge stessa. 
                2. La Presidenza si  avvale  per  le  prestazioni  di
          lavoro di livello non dirigenziale: di personale di  ruolo,
          entro  i  limiti  di  cui  all'articolo  11,  comma  4;  di
          personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
          pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
          di comando, fuori ruolo, o altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
                3. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  11,  comma
          4-bis, in materia di reclutamento del personale  di  ruolo,
          il Presidente, con  proprio  decreto,  puo'  istituire,  in
          misura  non  superiore  al  venti  per  cento   dei   posti
          disponibili,  una  riserva  di  posti  per  l'inquadramento
          selettivo, a parita' di qualifica, del personale  di  altre
          amministrazioni in servizio  presso  la  Presidenza  ed  in
          possesso di requisiti professionali adeguati  e  comprovati
          nel tempo. 
                4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
          Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione  collettiva
          e dalle leggi che regolano il rapporto di  lavoro  privato,
          in  conformita'  delle  norme  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
          comparto di contrattazione per la Presidenza.  Tale  regime
          si  applica,   relativamente   al   trattamento   economico
          accessorio e fatta eccezione per il personale  delle  forze
          armate e delle forze di polizia, al personale che presso la
          Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed  al  personale
          di prestito in servizio presso la Presidenza stessa. 
                5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce  il
          contingente   del   personale   di   prestito,   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed
          esperti,  e  le  corrispondenti  risorse   finanziarie   da
          stanziare in bilancio. Appositi contingenti  sono  previsti
          per il personale delle forze di polizia,  per  le  esigenze
          temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito
          utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione.  Il
          Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione
          alle  esigenze  ed  alle  disponibilita'   finanziarie,   i
          contingenti del personale di prestito,  dei  consulenti  ed
          esperti. Al giuramento di  un  nuovo  Governo,  cessano  di
          avere effetto i  decreti  di  utilizzazione  del  personale
          estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
          segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale
          di   prestito   e'   restituito   entro   sei   mesi   alle
          amministrazioni di appartenenza, salva proroga del  comando
          o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica
          e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle  strutture
          della Presidenza. 
                5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
          disciplinati dall'articolo 18,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400,  e'  obbligatorio  e  viene  disposto,
          secondo le procedure  degli  ordinamenti  di  appartenenza,
          anche in deroga ai limiti temporali,  numerici  e  di  ogni
          altra   natura   eventualmente   previsti   dai    medesimi
          ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di  comando,
          fuori ruolo  o  altra  analoga  posizione,  prevista  dagli
          ordinamenti  di  appartenenza,  presso  la  Presidenza  dal
          personale di ogni ordine, grado e  qualifica  di  cui  agli
          articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
          ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a  tutti  gli  effetti,
          anche giuridici e di carriera, al servizio prestato  presso
          le amministrazioni di appartenenza. Le  predette  posizioni
          in ogni caso non  possono  determinare  alcun  pregiudizio,
          anche per l'avanzamento e il  relativo  posizionamento  nei
          ruoli di appartenenza. In  deroga  a  quanto  previsto  dai
          rispettivi  ordinamenti,  ivi  compreso   quanto   disposto
          dall'articolo 7, secondo  comma,  della  legge  24  ottobre
          1977, n. 801,  il  conferimento  al  personale  di  cui  al
          presente comma di qualifiche, gradi superiori  o  posizioni
          comunque    diverse,    da    parte    delle     competenti
          amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione  di
          specifici incarichi direttivi, dirigenziali  o  valutazioni
          di idoneita',  non  richiede  l'effettivo  esercizio  delle
          relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando,  fuori
          ruolo o  altra  analoga  posizione,  che  proseguono  senza
          soluzione  di  continuita'.  Il   predetto   personale   e'
          collocato in  posizione  soprannumeraria  nella  qualifica,
          grado o posizione a lui conferiti nel periodo  di  servizio
          prestato  presso  la  Presidenza,  senza  pregiudizio   per
          l'ordine di ruolo. 
                5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine,  grado
          e qualifica del  comparto  Ministeri  chiamato  a  prestare
          servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
          Presidenza,  ivi  incluse  le  strutture  di  supporto   ai
          Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo  11
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
          missione di  cui  all'articolo  7,  comma  4,  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
          appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione,  ed
          i relativi oneri rimangono a carico delle  stesse.  Per  il
          personale appartenente ad altre  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
          posizione,   la   Presidenza   provvede,    d'intesa    con
          l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente,  alla
          ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio  per  il
          trattamento economico fondamentale spettante al  dipendente
          medesimo. 
                5-quater.  Con  il  provvedimento  istitutivo   delle
          strutture di supporto o di missione di cui al  comma  5-ter
          sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
          personale, anche dirigenziale, necessarie al  funzionamento
          delle medesime strutture, che in ogni  caso,  per  la  loro
          intrinseca temporaneita', non determinano variazioni  nella
          consistenza organica del personale  di  cui  agli  articoli
          9-bis  e  9-ter.  Alla  copertura  dei  relativi  oneri  si
          provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di  bilancio
          della   Presidenza   e,   previo   accordo,   delle   altre
          amministrazioni  eventualmente  coinvolte  nelle  attivita'
          delle predette strutture. 
                6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce  il
          trattamento  economico  del  Segretario  generale   e   dei
          vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
          ai consulenti, agli esperti,  al  personale  estraneo  alla
          pubblica amministrazione. 
                7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
          di cui  agli  articoli  7  e  8  non  sono  applicabili  la
          disciplina di cui all'articolo 17  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2  e
          3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il  Presidente  puo'
          richiedere il parere del Consiglio di Stato e  della  Corte
          dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.» 
              Il testo dell'articolo 17, comma  14,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione  e  di  controllo),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O. e' il seguente: 
                «Art.  17.  (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1 - 13 (omissis) 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.» 
              Il testo dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135  e'  il
          seguente: 
              Art.   5.   (Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni). - 1. - 8. (omissis) 
                9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2011, nonche' alle pubbliche  amministrazioni  inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Gli
          incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
          precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.  Per
          i soli incarichi dirigenziali e direttivi,  ferma  restando
          la gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  un
          anno, non  prorogabile  ne'  rinnovabile,  presso  ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per  le
          fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto  legislativo
          29 giugno 1996, n. 367, e di cui  alla  legge  11  novembre
          2003, n. 310, il divieto di conferimento  di  incarichi  si
          applica  ai  soggetti  di  cui   al   presente   comma   al
          raggiungimento del settantesimo anno di eta'.» 
              Il comma 489 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2014)», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre
          2013, n. 302, S.O. e' il seguente: 
                «489.  Ai  soggetti  gia'  titolari  di   trattamenti
          pensionistici erogati da gestioni previdenziali  pubbliche,
          le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
          ISTAT di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,  non
          possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi  che,
          sommati al trattamento pensionistico,  eccedano  il  limite
          fissato  ai  sensi  dell'articolo  23-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214.  Nei
          trattamenti pensionistici di cui  al  presente  comma  sono
          compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
          elettive. 
              Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi  in  corso
          fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli
          organi  costituzionali  applicano  i  principi  di  cui  al
          presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.» 
              Il testo dell'articolo 14, comma 3,  del  decreto-legge
          28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          reddito di cittadinanza e di  pensioni),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23., convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.  26  e'  il
          seguente: 
                «Art. 14. (Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38
          anni di contributi).  -  1.  In  via  sperimentale  per  il
          triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
          obbligatoria e alle forme  esclusive  e  sostitutive  della
          medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n.  335,  possono  conseguire  il  diritto  alla   pensione
          anticipata  al  raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di
          almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38
          anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il  diritto
          conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato
          anche successivamente alla predetta data, ferme restando le
          disposizioni del presente articolo. Il  requisito  di  eta'
          anagrafica di cui al presente comma, non e'  adeguato  agli
          incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I
          requisiti di eta' anagrafica e di  anzianita'  contributiva
          di cui al primo periodo del presente comma sono determinati
          in 64 anni di eta'  anagrafica  e  38  anni  di  anzianita'
          contributiva  per  i  soggetti  che  maturano  i   medesimi
          requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31
          dicembre 2022 puo' essere esercitato anche  successivamente
          alla predetta data,  ferme  restando  le  disposizioni  del
          presente articolo. 
                2.  Ai  fini  del  conseguimento  del  diritto   alla
          pensione di cui al comma 1,  gli  iscritti  a  due  o  piu'
          gestioni previdenziali di cui al comma  1,  che  non  siano
          gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di  una
          delle predette  gestioni,  hanno  facolta'  di  cumulare  i
          periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse  gestioni
          amministrate dall'INPS, in base alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi  243,  245  e  246,  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  228.  Ai  fini  della  decorrenza  della
          pensione di cui al presente comma trovano  applicazione  le
          disposizioni previste  dai  commi  4,  5,  6  e  7.  Per  i
          lavoratori dipendenti dalle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n.  165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione
          presso  piu'  gestioni  pensionistiche,   ai   fini   della
          decorrenza   della   pensione   trovano   applicazione   le
          disposizioni previste dai commi 6 e 7. 
                3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
          far data dal primo giorno di decorrenza  della  pensione  e
          fino alla maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  alla
          pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo  occasionale,  nel  limite  di  5.000  euro  lordi
          annui.» 
              Il testo dell'articolo 14.1, comma 3 del  decreto-legge
          28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26 e' il seguente: 
                «Art. 14.1 (Disposizioni in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via
          sperimentale  per  gli  anni  2023  e  2024,  gli  iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  e   alle   forme
          esclusive e sostitutive della medesima, gestite  dall'INPS,
          nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  possono  conseguire
          il diritto alla pensione anticipata  al  raggiungimento  di
          un'eta' anagrafica di almeno 62  anni  e  di  un'anzianita'
          contributiva  minima  di  41  anni,  di  seguito   definita
          «pensione anticipata  flessibile».  Il  diritto  conseguito
          entro il 31 dicembre  2024  puo'  essere  esercitato  anche
          successivamente  alla  predetta  data,  ferme  restando  le
          disposizioni del presente  articolo.  Per  i  soggetti  che
          maturano i requisiti di  cui  al  primo  periodo  nell'anno
          2023, il trattamento  di  pensione  anticipata  di  cui  al
          presente comma e' riconosciuto per un valore lordo  mensile
          massimo non superiore a cinque volte il trattamento  minimo
          previsto a  legislazione  vigente,  per  le  mensilita'  di
          anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui  tale
          diritto  maturerebbe  a  seguito  del  raggiungimento   dei
          requisiti di accesso  al  sistema  pensionistico  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma 6,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214.  Con  riferimento  ai  soggetti  che
          maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024
          il trattamento di pensione anticipata di  cui  al  presente
          articolo e' determinato secondo le regole  di  calcolo  del
          sistema contributivo previste dal  decreto  legislativo  30
          aprile 1997, n. 180, e  in  ogni  caso  il  trattamento  di
          pensione  anticipata  di   cui   al   presente   comma   e'
          riconosciuto  per  un  valore  lordo  mensile  massimo  non
          superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto  a
          legislazione vigente, per le  mensilita'  di  anticipo  del
          pensionamento rispetto  al  momento  in  cui  tale  diritto
          maturerebbe a seguito del raggiungimento dei  requisiti  di
          accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. 
                2.  Ai  fini  del  conseguimento  del  diritto   alla
          pensione di cui al comma 1,  gli  iscritti  a  due  o  piu'
          gestioni previdenziali di cui al comma  1,  che  non  siano
          gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di  una
          delle predette  gestioni,  hanno  facolta'  di  cumulare  i
          periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse  gestioni
          amministrate dall'INPS, in base alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi  243,  245  e  246,  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  228.  Ai  fini  della  decorrenza  della
          pensione  di  cui  al  presente  comma  si   applicano   le
          disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e  7  del  presente
          articolo.  Per  i  lavoratori  dipendenti  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso  di  contestuale
          iscrizione presso piu'  gestioni  pensionistiche,  ai  fini
          della decorrenza della  pensione  trovano  applicazione  le
          disposizioni  previste  dai  commi  6  e  7  del   presente
          articolo. 
                3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
          far data dal primo giorno di decorrenza  della  pensione  e
          fino alla maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  alla
          pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo  occasionale,  nel  limite  di  5.000  euro  lordi
          annui.»