Art. 4
Struttura di missione
1. Per le finalita' di cui al presente decreto, e' istituita, a
decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione alla
quale e' preposto un coordinatore ((e che e' articolata)) in due
uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del
coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale.
Il coordinatore e' individuato tra gli appartenenti alla carriera
diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo.
2. La struttura di missione svolge le seguenti attivita':
a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione
strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei
e ai suoi aggiornamenti;
b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della
Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni;
c) cura il segretariato della Cabina di regia;
d) predispone la relazione annuale al Parlamento di cui
all'articolo 5.
3. La struttura di missione e' composta da due unita' dirigenziali
di livello generale, tra cui il coordinatore, da due unita'
dirigenziali di livello non generale e da quindici unita' di
personale non dirigenziale. Le unita' di personale non dirigenziale
di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei
Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorita'
indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non
dirigenziale puo' essere, altresi', composto da personale di societa'
pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali
dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni. A tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di
euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Alla struttura di missione e' assegnato un contingente di
esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attivita' a titolo
gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di
missione di cui al primo periodo nonche' ((per le attivita' della
struttura di missione di cui al comma 2)) e' autorizzata la spesa di
euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere
dall'anno 2024.
5. Il personale della struttura di missione non appartenente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e' collocato in posizione di
comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori
ruolo, e' reso indisponibile un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario. Il trattamento economico del personale di cui al
presente comma e' corrisposto secondo le modalita' previste
dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del
1999.
6. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi
compreso quello di coordinatore della struttura di missione, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26.
Riferimenti normativi
Si riportano gli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, S.O.:
«Art. 7. (Uffici di diretta collaborazione con il
ministro).- 1. La costituzione e la disciplina degli uffici
di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio
delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale
a tali uffici e il relativo trattamento economico, il
riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di
Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta
collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e
funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli
obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di
valutazione della relativa attuazione e delle connesse
attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al
controllo interno di diretta collaborazione con il
ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo
di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace
svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge,
anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici
di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.»
«Art. 9. (Personale della Presidenza). - 1. Gli
incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti
secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, relativi,
rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando
l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di
dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma
altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma
3, e 31, comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di
personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma
4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo,
il Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in
misura non superiore al venti per cento dei posti
disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento
selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre
amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in
possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati
nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformita' delle norme del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime
si applica, relativamente al trattamento economico
accessorio e fatta eccezione per il personale delle forze
armate e delle forze di polizia, al personale che presso la
Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale
di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
contingente del personale di prestito, ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed
esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da
stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti
per il personale delle forze di polizia, per le esigenze
temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito
utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il
Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione
alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i
contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed
esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di
avere effetto i decreti di utilizzazione del personale
estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale
di prestito e' restituito entro sei mesi alle
amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando
o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica
e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture
della Presidenza.
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto,
secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza,
anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni
altra natura eventualmente previsti dai medesimi
ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando,
fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal
personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli
articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti,
anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso
le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni
in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio,
anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei
ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto
dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al
presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni
comunque diverse, da parte delle competenti
amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di
specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni
di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle
relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza
soluzione di continuita'. Il predetto personale e'
collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica,
grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio
prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per
l'ordine di ruolo.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle
strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter
sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro
intrinseca temporaneita', non determinano variazioni nella
consistenza organica del personale di cui agli articoli
9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio
della Presidenza e, previo accordo, delle altre
amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attivita'
delle predette strutture.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
trattamento economico del Segretario generale e dei
vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla
pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la
disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e
3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo'
richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.»
Il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O. e' il seguente:
«Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1 - 13 (omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.»
Il testo dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' il
seguente:
Art. 5. (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - 1. - 8. (omissis)
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.»
Il comma 489 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2014)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2013, n. 302, S.O. e' il seguente:
«489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive.
Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso
fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli
organi costituzionali applicano i principi di cui al
presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.»
Il testo dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23., convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' il
seguente:
«Art. 14. (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - 1. In via sperimentale per il
triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di
almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38
anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto
conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato
anche successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta'
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva
di cui al primo periodo del presente comma sono determinati
in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita'
contributiva per i soggetti che maturano i medesimi
requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2022 puo' essere esercitato anche successivamente
alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu'
gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione
presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi
annui.»
Il testo dell'articolo 14.1, comma 3 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 e' il seguente:
«Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via
sperimentale per gli anni 2023 e 2024, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire
il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita'
contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
«pensione anticipata flessibile». Il diritto conseguito
entro il 31 dicembre 2024 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno
2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile
massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo
previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di
anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale
diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi
dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024
il trattamento di pensione anticipata di cui al presente
articolo e' determinato secondo le regole di calcolo del
sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di
pensione anticipata di cui al presente comma e'
riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non
superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a
legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del
pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu'
gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale
iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini
della decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente
articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi
annui.»