Art. 5
Relazione annuale al Parlamento
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle
Camere ((la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei,
approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera d).)) La relazione indica altresi' le misure volte a
migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia
dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.