Art. 5 
 
                   Relazione annuale al Parlamento 
 
  1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il  Governo  trasmette  alle
Camere ((la relazione sullo stato di  attuazione  del  Piano  Mattei,
approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,
lettera  d).))  La  relazione  indica  altresi'  le  misure  volte  a
migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere  l'efficacia
dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.