Art. 6
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 235.077 per
l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015)», pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n.
300, S.O. e' il seguente:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»