Art. 6 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro  235.077  per
l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il comma 200 dell'articolo 1 della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2015)», pubblicata nella Gazz. Uff. 29  dicembre  2014,  n.
          300, S.O. e' il seguente: 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.»