Art. 2
Ripartizione delle risorse
1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art.
1 comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del presente
decreto:
a) 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica,
adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano
CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e
elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi
idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai
sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014;
b) 15 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di
automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di
fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche'
Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della
medesima tipologia;
c) 7,5 milioni di euro di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti
alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e
i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi
di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire
maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono
incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014;
2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto da destinare alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria per l'intera attivita' ad essa attribuita, anche
relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e gestione
della piattaforma di cui all'art. 6, comma 2, viene determinata con
atto attuativo dell'accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la
logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a..
3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensita'
massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita', per le
medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi
ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre
agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis»
ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013.
4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, per singola impresa, non
puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo
stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.
Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata
disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste
pervenute e dichiarate ammissibili.
5. L'importo massimo ammissibile e' omnicomprensivo per la
totalita' dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il
beneficio.
6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita'
del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2027, pena
la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del
contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilita' dei
beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di
presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del
presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati
detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.