Art. 4
Prenotazione
1. Ai soli fini della proponibilita' delle istanze volte ad
ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di
cui all'art. 2, e' sufficiente produrre copia del relativo contratto
di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione
della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale
caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti
dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito
contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area di investimenti e
accantonati. L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la
prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in
sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento
dell'investimento secondo le modalita' fissate con il decreto
direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto.
2. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione con decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto decade dal beneficio e le
risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione
dell'istanza.