Art. 5
Importi dei contributi,
costi ammissibili e intensita' di aiuto
1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto:
a) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida
(diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate
e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il
contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a
motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e
fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico
superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di
costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
b) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato in euro 9.000
per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a
metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7
tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a
trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a
motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16
tonnellate;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5
tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il
contributo e' determinato in misura pari al 40 per cento dei costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un
tetto massimo pari ad euro 2.000.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a)
e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di
veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, viene
riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per
ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d'ammissibilita' deve
essere stato detenuto in proprieta' o ad altro titolo da almeno un
anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con
contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi
alla normativa anti inquinamento Euro VI step E, il contributo e'
determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la
acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI
step E in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni
veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore
a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 15.000 per ogni
veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore
a 16 tonnellate.
4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri
Euro 6 E ed Euro VI step E il contributo e' determinato in euro 3.000
per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino
a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima
tipologia.
5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti,
rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato
ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per
il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi
conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I
rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo
innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini
dell'ammissione al beneficio;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le
unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla
fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita'
criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al
motore del veicolo trainante.Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
6. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le
grandi imprese.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con
un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo
specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime
ATP, ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore
standard ambientale, secondo quando indicato all'art. 5, comma 5,
lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono
ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di
investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto
che e' possibile incentivare il 40 per cento della differenza di
costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo
innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei
veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a
criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale,
ovvero dei maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a
superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5,
lettera c), installate su tali veicoli.
8. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le
grandi imprese.
9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente
articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.