Art. 3
Tipologie delle prove selettive
1. Le procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni di cui al
presente decreto prevedono l'espletamento di una prova scritta, anche
a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale.
2. La prova scritta, vertente sulle materie indicate negli avvisi
di cui all'art. 2, puo' consistere nella redazione di uno o piu'
elaborati sintetici e in questionari a risposta multipla.
3. La prova orale e' volta ad accertare il possesso dell'insieme
delle conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali e
attitudinali, nonche' la conoscenza di almeno una lingua straniera.