Art. 3 
 
                   Tipologie delle prove selettive 
 
  1. Le procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni di  cui  al
presente decreto prevedono l'espletamento di una prova scritta, anche
a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale. 
  2. La prova scritta, vertente sulle materie indicate  negli  avvisi
di cui all'art. 2, puo' consistere nella  redazione  di  uno  o  piu'
elaborati sintetici e in questionari a risposta multipla. 
  3. La prova orale e' volta ad accertare  il  possesso  dell'insieme
delle conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali e
attitudinali, nonche' la conoscenza di almeno una lingua straniera.