Art. 4
Territorialita' del reclutamento
1. Le procedure selettive di cui all'art. 2 sono bandite dalle
amministrazioni sulla base del proprio ambito territoriale.
2. Le amministrazioni procedenti stipulano le convenzioni di cui
all'art. 1, comma 2, del presente decreto, prioritariamente con le
istituzioni universitarie aventi sede, anche periferica, all'interno
del territorio comunale, provinciale e regionale della singola
amministrazione, nonche' con le universita' aventi sede nei territori
regionali confinanti o limitrofi per le discipline non presenti
nell'ambito territoriale di appartenenza.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, nel caso di convenzioni
stipulate con universita' telematiche, si applicano tenuto conto del
luogo in cui le medesime hanno sede legale.