Art. 4 
 
                  Territorialita' del reclutamento 
 
  1. Le procedure selettive di cui  all'art.  2  sono  bandite  dalle
amministrazioni sulla base del proprio ambito territoriale. 
  2. Le amministrazioni procedenti stipulano le  convenzioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del presente decreto,  prioritariamente  con  le
istituzioni universitarie aventi sede, anche periferica,  all'interno
del  territorio  comunale,  provinciale  e  regionale  della  singola
amministrazione, nonche' con le universita' aventi sede nei territori
regionali confinanti o  limitrofi  per  le  discipline  non  presenti
nell'ambito territoriale di appartenenza. 
  3. Le disposizioni di cui al  comma  2,  nel  caso  di  convenzioni
stipulate con universita' telematiche, si applicano tenuto conto  del
luogo in cui le medesime hanno sede legale.