Art. 5 
 
            Criteri di valutazione dei titoli accademici 
 
  1. Nell'ambito delle selezioni di cui all'art. 2  sono  oggetto  di
valutazione i titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la
media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami e gli eventuali
titoli  di  specializzazione  post  lauream,  nonche'  le   eventuali
esperienze professionali documentate. 
  2. Le amministrazioni individuano negli avvisi di cui all'art. 2  i
titoli valutabili e le materie oggetto delle  prove  d'esame  secondo
criteri di rilevanza e di attinenza con il profilo messo a  concorso,
valorizzando il merito,  mediante  l'attribuzione  dei  punteggi  che
tengano  conto  dell'eta'   anagrafica,   della   regolarita'   dello
svolgimento del percorso di studi, intesa come coerenza temporale  al
piano di studi programmato e del voto di laurea, ovvero  della  media
ponderata dei voti conseguiti, anche calcolata solamente su un numero
predeterminato di materie qualificanti  il  percorso  di  studio,  in
numero non inferiore a cinque. 
  3. Costituiscono criteri di valutazione: 
    a) l'attinenza della tesi di laurea e degli elaborati  redatti  a
conclusione dei percorsi  di  formazione  post  lauream  rispetto  ai
caratteri e alle funzioni del profilo professionale bandito; 
    b) la rilevanza e la pertinenza  delle  esperienze  professionali
documentate con il profilo da  ricoprire,  nonche'  la  durata  delle
medesime, ove attinenti; 
    c) le competenze in materia di organizzazione  e  gestione  della
pubblica  amministrazione,   acquisite   nell'ambito   dei   percorsi
accademici di studi, conclusi o in corso  di  svolgimento,  orientati
alle esigenze dell'amministrazione, anche mediante il superamento  di
esami concernenti materie tecniche. 
  4.  Le  amministrazioni  procedenti  individuano  i  titoli  e   le
esperienze  professionali  oggetto   di   valutazione,   tenendo   in
considerazione le caratteristiche della platea dei destinatari a  cui
la misura si rivolge. 
  5.  L'amministrazione   procedente   individua,   ai   fini   della
valutazione della media ponderata  dei  voti,  un  numero  minimo  di
cinque  esami,  facenti  parte  del  medesimo  percorso   di   studi,
attribuendo  un  valore  incrementale   che   aumenta,   in   maniera
proporzionale, all'approssimarsi del voto massimo complessivo. 
  6. In un'ottica di semplificazione delle procedure concorsuali,  le
amministrazioni possono prevedere un numero  massimo  di  titoli  che
ciascun candidato puo' presentare. 
  7. In ogni caso, i titoli e  l'eventuale  esperienza  professionale
non  possono  concorrere,  in  misura  superiore  a  un  terzo,  alla
formazione del punteggio finale, ai sensi dell'art. 35-quater,  comma
1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.