Art. 5
Criteri di valutazione dei titoli accademici
1. Nell'ambito delle selezioni di cui all'art. 2 sono oggetto di
valutazione i titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la
media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami e gli eventuali
titoli di specializzazione post lauream, nonche' le eventuali
esperienze professionali documentate.
2. Le amministrazioni individuano negli avvisi di cui all'art. 2 i
titoli valutabili e le materie oggetto delle prove d'esame secondo
criteri di rilevanza e di attinenza con il profilo messo a concorso,
valorizzando il merito, mediante l'attribuzione dei punteggi che
tengano conto dell'eta' anagrafica, della regolarita' dello
svolgimento del percorso di studi, intesa come coerenza temporale al
piano di studi programmato e del voto di laurea, ovvero della media
ponderata dei voti conseguiti, anche calcolata solamente su un numero
predeterminato di materie qualificanti il percorso di studio, in
numero non inferiore a cinque.
3. Costituiscono criteri di valutazione:
a) l'attinenza della tesi di laurea e degli elaborati redatti a
conclusione dei percorsi di formazione post lauream rispetto ai
caratteri e alle funzioni del profilo professionale bandito;
b) la rilevanza e la pertinenza delle esperienze professionali
documentate con il profilo da ricoprire, nonche' la durata delle
medesime, ove attinenti;
c) le competenze in materia di organizzazione e gestione della
pubblica amministrazione, acquisite nell'ambito dei percorsi
accademici di studi, conclusi o in corso di svolgimento, orientati
alle esigenze dell'amministrazione, anche mediante il superamento di
esami concernenti materie tecniche.
4. Le amministrazioni procedenti individuano i titoli e le
esperienze professionali oggetto di valutazione, tenendo in
considerazione le caratteristiche della platea dei destinatari a cui
la misura si rivolge.
5. L'amministrazione procedente individua, ai fini della
valutazione della media ponderata dei voti, un numero minimo di
cinque esami, facenti parte del medesimo percorso di studi,
attribuendo un valore incrementale che aumenta, in maniera
proporzionale, all'approssimarsi del voto massimo complessivo.
6. In un'ottica di semplificazione delle procedure concorsuali, le
amministrazioni possono prevedere un numero massimo di titoli che
ciascun candidato puo' presentare.
7. In ogni caso, i titoli e l'eventuale esperienza professionale
non possono concorrere, in misura superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale, ai sensi dell'art. 35-quater, comma
1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.