Art. 6 
 
            Bando di concorso e commissione esaminatrice 
 
  1. Il bando di concorso e' pubblicato sul portale del  reclutamento
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica (www.inpa.gov.it). 
  2. Il bando di concorso puo' prevedere che il punteggio del  titolo
di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di
studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al  concorso,  ai  sensi  dell'art.  3-ter,  comma  4,   del   citato
decreto-legge n. 44 del 2023, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74. 
  3. In un'ottica di valorizzazione del  merito,  limitatamente  alle
procedure selettive attivate sulla base delle  convenzioni  stipulate
ai sensi dell'art. 7, fermo restando  quanto  disposto  dall'art.  5,
comma 7, il bando di concorso prevede che la media ponderata dei voti
conseguiti negli esami individuati concorre in misura almeno  pari  a
un quarto alla formazione del punteggio finale.