Art. 6
Bando di concorso e commissione esaminatrice
1. Il bando di concorso e' pubblicato sul portale del reclutamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica (www.inpa.gov.it).
2. Il bando di concorso puo' prevedere che il punteggio del titolo
di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di
studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, ai sensi dell'art. 3-ter, comma 4, del citato
decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74.
3. In un'ottica di valorizzazione del merito, limitatamente alle
procedure selettive attivate sulla base delle convenzioni stipulate
ai sensi dell'art. 7, fermo restando quanto disposto dall'art. 5,
comma 7, il bando di concorso prevede che la media ponderata dei voti
conseguiti negli esami individuati concorre in misura almeno pari a
un quarto alla formazione del punteggio finale.