Art. 7 
 
                             Convenzioni 
 
  1. Le convenzioni di cui all'art. 3-ter, comma 2, del decreto-legge
n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno
2023, n. 74, stabiliscono: 
    a)  gli  ambiti  delle  competenze  e  professionalita'  che   le
modalita' di reclutamento oggetto del presente decreto si propone  di
accrescere; 
    b) il contesto produttivo ed organizzativo all'interno del  quale
si  intendono  collocare  i  soggetti  selezionati  all'esito   della
procedura concorsuale; 
    c) la presenza, in seno alle commissioni esaminatrici, di  almeno
un docente dell'universita' stipulante, esperto nelle materie oggetto
di concorso; 
    d) l'attivazione di progetti di  formazione  universitaria  e  di
corsi professionalizzanti, volti ad agevolare l'accesso al mondo  del
lavoro pubblico, sulla base delle prospettive  dei  fabbisogni  delle
amministrazioni pubbliche convenzionate; 
    e) la formazione «on the job» a favore  del  personale  reclutato
con le modalita' di cui al presente decreto; 
    f) la programmazione di seminari a cui partecipano rappresentanti
delle  amministrazioni  convenzionate  per  la  presentazione,   agli
studenti,   delle   possibilita'    occupazionali    offerte    dalle
amministrazioni del territorio; 
    g) la possibilita', per valorizzare la specificita'  territoriale
delle regioni in cui e' vigente  il  bilinguismo,  di  richiedere  la
necessaria conoscenza della lingua straniera prevista.