Art. 7
Convenzioni
1. Le convenzioni di cui all'art. 3-ter, comma 2, del decreto-legge
n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74, stabiliscono:
a) gli ambiti delle competenze e professionalita' che le
modalita' di reclutamento oggetto del presente decreto si propone di
accrescere;
b) il contesto produttivo ed organizzativo all'interno del quale
si intendono collocare i soggetti selezionati all'esito della
procedura concorsuale;
c) la presenza, in seno alle commissioni esaminatrici, di almeno
un docente dell'universita' stipulante, esperto nelle materie oggetto
di concorso;
d) l'attivazione di progetti di formazione universitaria e di
corsi professionalizzanti, volti ad agevolare l'accesso al mondo del
lavoro pubblico, sulla base delle prospettive dei fabbisogni delle
amministrazioni pubbliche convenzionate;
e) la formazione «on the job» a favore del personale reclutato
con le modalita' di cui al presente decreto;
f) la programmazione di seminari a cui partecipano rappresentanti
delle amministrazioni convenzionate per la presentazione, agli
studenti, delle possibilita' occupazionali offerte dalle
amministrazioni del territorio;
g) la possibilita', per valorizzare la specificita' territoriale
delle regioni in cui e' vigente il bilinguismo, di richiedere la
necessaria conoscenza della lingua straniera prevista.