Art. 8
Inquadramento e mutamento del rapporto
1. Il personale assunto ai sensi del presente provvedimento e'
inquadrato nell'area dei funzionari, a livello retributivo iniziale,
del comparto funzioni centrali, o nella corrispondente area prevista
dall'ordinamento dell'amministrazione procedente.
2. Il personale di cui al comma 1 in possesso dei requisiti
generali per l'accesso al pubblico impiego, di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, che abbia ricevuto
una valutazione positiva del servizio prestato, alla scadenza dei
contratti di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati, e'
assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Ai fini dell'assunzione di cui al comma 2, la valutazione
positiva deve essere accompagnata da una relazione motivata
concernente il servizio prestato, le attivita' svolte e la
performance conseguita.