Art. 8 
 
               Inquadramento e mutamento del rapporto 
 
  1. Il personale assunto ai  sensi  del  presente  provvedimento  e'
inquadrato nell'area dei funzionari, a livello retributivo  iniziale,
del comparto funzioni centrali, o nella corrispondente area  prevista
dall'ordinamento dell'amministrazione procedente. 
  2. Il personale di  cui  al  comma  1  in  possesso  dei  requisiti
generali per l'accesso al pubblico impiego, di  cui  all'art.  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  come
modificato  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, che abbia ricevuto
una valutazione positiva del servizio  prestato,  alla  scadenza  dei
contratti di apprendistato e di formazione  e  lavoro  stipulati,  e'
assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
  3. Ai fini dell'assunzione  di  cui  al  comma  2,  la  valutazione
positiva  deve  essere  accompagnata  da   una   relazione   motivata
concernente  il  servizio  prestato,  le  attivita'   svolte   e   la
performance conseguita.