Art. 2
Beneficiari
1. L'aiuto di cui all'art. 1 comma 1 e' concesso alle piccole medie
imprese (di seguito PMI) e alle micro-imprese attualmente in
attivita', cosi' come definite all'allegato I del regolamento (UE)
2022/2472, che hanno subito l'abbattimento degli animali ad
incremento dei rimborsi ricevuti ai sensi della legge 2 giugno 1988,
n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della
sanita' 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanita' 19 agosto 1996, n. 587.
2. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficolta' di cui
all'art. 1 comma 5 del regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la
situazione di difficolta' non sia derivata dai danni causati da
brucellosi e tubercolosi per la quale sono concessi gli indennizzi.
3. Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un
ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con
il mercato interno.
4. Non puo' essere concesso alcun aiuto individuale ove sia
accertato che l'epizoozia e' stata causata deliberatamente o e'
dovuta a negligenza del beneficiario.