Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1. L'aiuto di cui all'art. 1 comma 1 e' concesso alle piccole medie
imprese  (di  seguito  PMI)  e  alle  micro-imprese  attualmente   in
attivita', cosi' come definite all'allegato I  del  regolamento  (UE)
2022/2472,  che  hanno  subito  l'abbattimento   degli   animali   ad
incremento dei rimborsi ricevuti ai sensi della legge 2 giugno  1988,
n. 218, e del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
sanita' 20 luglio 1989, n. 298, come modificato  dal  regolamento  di
cui al decreto del Ministro della sanita' 19 agosto 1996, n. 587. 
  2. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficolta'  di  cui
all'art. 1 comma 5 del regolamento (UE)  2022/2472,  a  meno  che  la
situazione di difficolta' non  sia  derivata  dai  danni  causati  da
brucellosi e tubercolosi per la quale sono concessi gli indennizzi. 
  3. Gli aiuti non si applicano  ad  un'impresa  destinataria  di  un
ordine di recupero pendente per effetto di una  precedente  decisione
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile  con
il mercato interno. 
  4. Non  puo'  essere  concesso  alcun  aiuto  individuale  ove  sia
accertato che l'epizoozia  e'  stata  causata  deliberatamente  o  e'
dovuta a negligenza del beneficiario.