Art. 3 
 
                         Interventi ammessi 
 
  1. L'aiuto viene corrisposto ad integrazione degli indennizzi  gia'
concessi per gli abbattimenti degli animali infetti da tubercolosi  e
brucellosi effettuati ai sensi della normativa nazionale e regionale. 
  2. L'aiuto concesso e' subordinato alla riduzione di produzione  di
latte bufalino registrata da ogni singola  azienda  beneficiaria  nel
corso dell'anno 2022, rispetto alla produzione di latte media annuale
registrata dalla stessa azienda nel corso degli anni 2020 e 2021. 
  3. L'importo totale dell'aiuto concesso ad ogni singola azienda non
puo' essere superiore al 10% dell'importo che la medesima azienda  ha
ricevuto per l'abbattimento dei capi negli anni 2020, 2021 e 2022. 
  4. L'aiuto corrisposto ai sensi del  presente  decreto  sommato  ad
ogni altro aiuto  e  agli  eventuali  altri  pagamenti  ricevuti  dal
beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di  altre  misure
nazionali o dell'Unione o in virtu' di polizze assicurative  o  fondi
di mutualizzazione ai sensi dei paragrafi 8, 9 e 10  del  regolamento
(UE) 2472/2022, non puo' superare il  100%  del  valore  dell'animale
abbattuto.