Art. 3
Interventi ammessi
1. L'aiuto viene corrisposto ad integrazione degli indennizzi gia'
concessi per gli abbattimenti degli animali infetti da tubercolosi e
brucellosi effettuati ai sensi della normativa nazionale e regionale.
2. L'aiuto concesso e' subordinato alla riduzione di produzione di
latte bufalino registrata da ogni singola azienda beneficiaria nel
corso dell'anno 2022, rispetto alla produzione di latte media annuale
registrata dalla stessa azienda nel corso degli anni 2020 e 2021.
3. L'importo totale dell'aiuto concesso ad ogni singola azienda non
puo' essere superiore al 10% dell'importo che la medesima azienda ha
ricevuto per l'abbattimento dei capi negli anni 2020, 2021 e 2022.
4. L'aiuto corrisposto ai sensi del presente decreto sommato ad
ogni altro aiuto e agli eventuali altri pagamenti ricevuti dal
beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure
nazionali o dell'Unione o in virtu' di polizze assicurative o fondi
di mutualizzazione ai sensi dei paragrafi 8, 9 e 10 del regolamento
(UE) 2472/2022, non puo' superare il 100% del valore dell'animale
abbattuto.