Art. 5
Presentazione della domanda
1. Le domande sono presentate in via informatica sulla base di
criteri uniformi predisposti da AGEA con la circolare di applicazione
del presente decreto prevista dal successivo art. 6, comma 3.
2. Per l'individuazione delle aziende aventi diritto all'aiuto
l'Agea si avvale degli elenchi dei beneficiari dei rimborsi per
l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno
1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della
sanita' 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanita' 19 agosto 1996, n. 587,
messi a disposizione dalle regioni interessate e trasmessi al
Ministero della salute ed al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
3. Per la definizione dell'aiuto spettante ad ogni singola azienda
AGEA si avvale dei dati presenti nella piattaforma informatica
«Tracciabilita' della filiera bufalina» prevista dal decreto del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9
settembre 2014, che prevede le «Modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, recante: «Misure per la sicurezza alimentare e la produzione
della Mozzarella di Bufala Campana DOP» e dalla circolare MIPAAF n.
76537 del 15 ottobre 2014 recante le modalita' di applicazione del
decreto ministeriale 9 settembre 2014.