Art. 5 
 
                     Presentazione della domanda 
 
  1. Le domande sono presentate in  via  informatica  sulla  base  di
criteri uniformi predisposti da AGEA con la circolare di applicazione
del presente decreto prevista dal successivo art. 6, comma 3. 
  2. Per l'individuazione  delle  aziende  aventi  diritto  all'aiuto
l'Agea si avvale degli  elenchi  dei  beneficiari  dei  rimborsi  per
l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno
1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro  della
sanita' 20 luglio 1989, n. 298, come modificato  dal  regolamento  di
cui al decreto del Ministro della sanita' 19  agosto  1996,  n.  587,
messi  a  disposizione  dalle  regioni  interessate  e  trasmessi  al
Ministero  della  salute  ed  al  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
  3. Per la definizione dell'aiuto spettante ad ogni singola  azienda
AGEA si  avvale  dei  dati  presenti  nella  piattaforma  informatica
«Tracciabilita' della filiera  bufalina»  prevista  dal  decreto  del
Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  del  9
settembre 2014, che prevede  le  «Modalita'  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, recante: «Misure per la  sicurezza  alimentare  e  la  produzione
della Mozzarella di Bufala Campana DOP» e dalla circolare  MIPAAF  n.
76537 del 15 ottobre 2014 recante le modalita'  di  applicazione  del
decreto ministeriale 9 settembre 2014.