Art. 6
Procedure d'esame
delle domande
1. AGEA, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del
presente decreto sul sito istituzionale del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
stabilisce con propria circolare le modalita' di presentazione delle
domande di cui al precedente art. 2, nonche' le ulteriori
disposizioni attuative del presente decreto e le procedure per le
modalita' dei controlli di natura amministrativa ed ogni
documentazione ritenuta utile ai fini dei controlli stessi, fornita
su richiesta dalle Regioni di competenza.
2. AGEA effettua l'istruttoria tecnica amministrativa delle domande
pervenute e della relativa documentazione; inoltre, assoggetta a
controllo puntuale un campione delle dichiarazioni confermative
allegate alle domande stesse, estratte sulla base di criteri di
rischio e casuale. La percentuale delle dichiarazioni estratte a
campione non e' inferiore al 10% del totale delle domande pervenute.
3. AGEA assicura l'armonizzazione delle procedure e delle misure
necessarie per un'efficiente allocazione delle risorse disponibili,
garantendo che i sostegni erogabili non eccedano il massimale
finanziario di cui all'art. 1, comma 1, provvedendo ad una
ripartizione proporzionale del plafond finanziario tra le imprese
beneficiarie sulla base del danno ammissibile riconosciuto a ciascuna
di esse.
4. Le attivita' di AGEA dovranno essere effettuate nell'ambito
delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.