Art. 6 
 
                          Procedure d'esame 
                            delle domande 
 
  1.  AGEA,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente   decreto   sul    sito    istituzionale    del    Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
stabilisce con propria circolare le modalita' di presentazione  delle
domande  di  cui  al  precedente  art.  2,   nonche'   le   ulteriori
disposizioni attuative del presente decreto e  le  procedure  per  le
modalita'  dei   controlli   di   natura   amministrativa   ed   ogni
documentazione ritenuta utile ai fini dei controlli  stessi,  fornita
su richiesta dalle Regioni di competenza. 
  2. AGEA effettua l'istruttoria tecnica amministrativa delle domande
pervenute e della  relativa  documentazione;  inoltre,  assoggetta  a
controllo  puntuale  un  campione  delle  dichiarazioni  confermative
allegate alle domande stesse,  estratte  sulla  base  di  criteri  di
rischio e casuale. La  percentuale  delle  dichiarazioni  estratte  a
campione non e' inferiore al 10% del totale delle domande pervenute. 
  3. AGEA assicura l'armonizzazione delle procedure  e  delle  misure
necessarie per un'efficiente allocazione delle  risorse  disponibili,
garantendo  che  i  sostegni  erogabili  non  eccedano  il  massimale
finanziario  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  provvedendo   ad   una
ripartizione proporzionale del plafond  finanziario  tra  le  imprese
beneficiarie sulla base del danno ammissibile riconosciuto a ciascuna
di esse. 
  4. Le attivita' di  AGEA  dovranno  essere  effettuate  nell'ambito
delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a
legislazione vigente.