Art. 8
Clausola di salvaguardia finanziaria
ed entrata in vigore
1 Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione delle attivita' previste dal presente decreto con
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
2 I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il
numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione
europea.
3 Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 50