Art. 8 
 
                Clausola di salvaguardia finanziaria 
                        ed entrata in vigore 
 
  1 Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
all'attuazione delle attivita'  previste  dal  presente  decreto  con
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. 
  2 I sostegni potranno essere concessi solo dopo  aver  ricevuto  il
numero di  identificazione  dell'aiuto  da  parte  della  Commissione
europea. 
  3 Il presente decreto e' trasmesso alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sul   sito   istituzionale   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 novembre 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 50