Art. 11
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi
Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi - e' autorizzato ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le
unita' di personale indicate nella tabella 13 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.