Art. 11 
 
    Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione 
               giudiziaria del personale e dei servizi 
 
  Il Ministero della  giustizia  -  Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi - e'  autorizzato  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  13   allegata,   che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.