Art. 14 
 
                       Ministero della salute 
 
  Il Ministero della salute e' autorizzato  ad  indire  procedure  di
reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale indicate nella tabella 16 allegata, che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.