Art. 20 
 
                    Agenzia italiana del farmaco 
 
  L'Agenzia italiana  del  farmaco  AIFA  e'  autorizzata  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  22   allegata,   che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.