Art. 21 
 
            Ente Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi 
 
  L'Ente Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi e'  autorizzato  ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita' di  personale  indicate  nella  tabella  23  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.