Art. 23 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Per procedere ad assunzioni di unita' di personale  appartenenti
a categorie o profili diversi rispetto a quelli  autorizzati  con  il
presente decreto, ovvero all'utilizzazione  del  budget  residuo,  le
amministrazioni   possono   avanzare   richiesta   di   rimodulazione
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il  lavoro
pubblico  -  e  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato  -  IGOP,  che  la
valuteranno nel rispetto della  normativa  vigente  e  delle  risorse
finanziarie autorizzate. In assenza  di  diversa  specificazione,  le
autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto  si  intendono
riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unic. 
  2. L'avvio delle  procedure  concorsuali  e  lo  scorrimento  delle
graduatorie di altre  amministrazioni  autorizzati  con  il  presente
decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati
all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di
tutti i vincitori collocati  nelle  proprie  vigenti  graduatorie  di
concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo  indeterminato  per  le
rispettive qualifiche, salve  comprovate  non  temporanee  necessita'
organizzative adeguatamente motivate. 
  3. Con riferimento  alle  autorizzazioni  a  bandire  procedure  di
reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto  dall'art.  7,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70. 
  4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni  autorizzati
con il presente provvedimento  restano,  altresi',  subordinati  alla
sussistenza di  corrispondenti  posti  vacanti  tanto  alla  data  di
emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni,  fatte  salve
le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione
organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge. 
  5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non  oltre
il 31 dicembre 2023 per le necessarie verifiche, alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  la  funzione  pubblica  -
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico,  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale  assunto
in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda  a
regime effettivamente da sostenere. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 novembre 2023 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                                 amministrazione      
                                                    Zangrillo         
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze     
         Giorgetti        

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 3284