Art. 6 
 
                      Ministero dell'istruzione 
                            e del merito 
 
  Il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita' di personale  indicate  nelle  tabelle  6  e  7  allegate  che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.