Art. 7 
 
                Ministero dell'universita' e ricerca 
 
  Il Ministero dell'universita' e ricerca e'  autorizzato  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita' di personale indicate  nelle  tabelle  8  e  9  allegate,  che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.