Art. 2
1 Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA
firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate,
sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di
questa misura e' sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al
reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in
un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008,
che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate
regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in
un altro Stato membro.
2 Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'Autorita' competente ai fini
dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione
previste e' il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 37