Art. 2 
 
  1 Le merci legalmente commercializzate in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti  da  uno  stato  EFTA
firmatario dell'accordo SEE e in  esso  legalmente  commercializzate,
sono considerate compatibili con  questa  misura.  L'applicazione  di
questa  misura  e'  sottoposta  al  regolamento  (UE)  2019/515   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2019,  relativo  al
reciproco riconoscimento delle merci legalmente  commercializzate  in
un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE)  n.  764/2008,
che stabilisce procedure  relative  all'applicazione  di  determinate
regole tecniche nazionali a prodotti legalmente  commercializzati  in
un altro Stato membro. 
  2 Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 19 marzo  2019,  l'Autorita'  competente  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste  e'  il   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 novembre 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 37