Art. 2 
 
  1. Alle regioni e Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  viene
complessivamente assegnato l'importo  di  euro  275.252.979,  per  il
finanziamento degli interventi attivati. 
  2. La ripartizione, tra le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, dello stanziamento di euro 275.252.979 di cui al comma  1,
e'  riportata  nell'allegato  A,  parte   integrante   del   presente
provvedimento  che  tiene  conto  delle  richieste  formulate   dalla
Commissione politiche agricole con la nota indicata in premessa. 
  3.  Al  fine  di  garantire  il  pieno   utilizzo   delle   risorse
comunitarie, le eventuali economie  che  dovessero  realizzarsi  sono
ripartite tra le regioni e Province autonome che evidenzino capacita'
di utilizzo di ulteriori fabbisogni finanziari,  nel  rispetto  delle
scadenze comunitarie e sulla base dei criteri prestabiliti. 
  4. Al fine di procedere all'assegnazione delle risorse  di  cui  al
comma 3, le  regioni  comunicano,  alla  data  del  15  luglio  2024,
l'ammontare  delle  risorse  impegnate  per  il  finanziamento  delle
domande ritenute, a seguito di istruttoria,  idonee  ad  accedere  ai
contributi comunitari previsti per i diversi interventi  nel  settore
vitivinicolo di cui all'art. 1.