Art. 2 1. Alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano viene complessivamente assegnato l'importo di euro 275.252.979, per il finanziamento degli interventi attivati. 2. La ripartizione, tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dello stanziamento di euro 275.252.979 di cui al comma 1, e' riportata nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento che tiene conto delle richieste formulate dalla Commissione politiche agricole con la nota indicata in premessa. 3. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, le eventuali economie che dovessero realizzarsi sono ripartite tra le regioni e Province autonome che evidenzino capacita' di utilizzo di ulteriori fabbisogni finanziari, nel rispetto delle scadenze comunitarie e sulla base dei criteri prestabiliti. 4. Al fine di procedere all'assegnazione delle risorse di cui al comma 3, le regioni comunicano, alla data del 15 luglio 2024, l'ammontare delle risorse impegnate per il finanziamento delle domande ritenute, a seguito di istruttoria, idonee ad accedere ai contributi comunitari previsti per i diversi interventi nel settore vitivinicolo di cui all'art. 1.