Art. 3 
 
  1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1  del
presente decreto, determinate  in  euro  199.920,00  nella  forma  di
contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG.  01,  a  valere
sulle disponibilita' provenienti dall'esercizio finanziario  2021  di
cui al decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021 registrato alla
Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg. n. 1659. 
  2. Ad integrazione delle risorse di cui  al  comma  1,  il  MUR  si
impegna a trasferire  ai  predetti  beneficiari  il  co-finanziamento
europeo previsto per il progetto, pari a euro  49.980,00,  ove  detto
importo venga versato  sul  conto  di  contabilita'  speciale  IGRUE,
intervento   relativo   all'iniziativa   dell'European    partnership
Biodiversa+, cosi' come previsto dal  contratto  fra  la  Commissione
europea e i partner dell'ERA-NET Cofund, tra i quali il  MUR  ed  ove
tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo  vengano
assolte dal beneficiario. 
  3. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse secondo lo stato di avanzamento  lavori,
avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 
  4. Nella fase attuativa, il  MUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del  raggruppamento  nazionale,  il  MUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  5. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e  comunque  mai
oltre la data di chiusura del progetto internazionale.