Art. 3 1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate in euro 199.920,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sulle disponibilita' provenienti dall'esercizio finanziario 2021 di cui al decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021 registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg. n. 1659. 2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 49.980,00, ove detto importo venga versato sul conto di contabilita' speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa dell'European partnership Biodiversa+, cosi' come previsto dal contratto fra la Commissione europea e i partner dell'ERA-NET Cofund, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario. 3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilita' delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 4. Nella fase attuativa, il MUR puo' valutare la rimodulazione delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attivita' progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma. 5. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.