Art. 3 
 
                        Requisiti di accesso 
 
  1. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto  possono
essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento,
di primo  livello,  specialistica,  magistrale,  magistrale  a  ciclo
unico) o di diploma  accademico  (di  previgente  ordinamento,  di  I
livello, di II  livello)  e  tramite  corsi  singoli  universitari  o
accademici. Non sono computabili i CFU e CFA  conseguiti  tramite  la
tesi di laurea o di diploma accademico. 
  2. Coloro che, in possesso di laurea o  di  diploma  accademico  di
previgente ordinamento, devono  integrare,  se  necessario,  il  loro
piano di studi, sostengono per ciascuna annualita' richiesta esami di
nuovo ordinamento per un totale di  12  CFU  o  CFA,  con  la  stessa
denominazione  o  con  la  denominazione  a  essa  rapportabile  come
definita dall'Autorita' accademica e sempre nei corrispondenti SSD  o
SAD  previsti  per  le  lauree  o  i  diplomi  accademici  di   nuovo
ordinamento. Per ogni esame semestrale e' sostenuto un esame da 6 CFU
o CFA.