Art. 2 
 
Percorsi formativi  di  sesto  livello  EQF  e  figure  professionali
                      nazionali di riferimento 
 
  1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia
di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle  priorita'
definite  nei  rispettivi  documenti  di  programmazione   economica,
nonche'  nell'ambito  delle  aree  tecnologiche  definite  a  livello
nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e  del  merito  20
ottobre  2023,  n.  203,  le  figure   professionali   nazionali   di
riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del  Quadro
europeo delle qualifiche (EQF) degli ITS Academy, della durata di sei
semestri,  con  almeno  tremila  ore  di  formazione,  sono  definite
nell'allegato 1 al presente decreto, il quale  ne  costituisce  parte
integrante. 
  2.  I  percorsi  formativi  di  cui  al  comma  1  rispondono  alle
specifiche esigenze, provenienti dal  mondo  delle  imprese  e  delle
professioni,  in  merito  alla   richiesta   di   profili   di   alta
qualificazione professionale, e prevedono un elevato numero di ore di
tirocinio, di durata non inferiore al quarantacinque  per  cento  del
monte orario complessivo. 
  3. Al fine di assicurare il raggiungimento di  livelli  qualitativi
omogenei e la spendibilita' in ambito nazionale e dell'Unione europea
delle competenze acquisite e dei  titoli  di  studio  conseguiti,  le
figure  professionali,  di  cui  al  comma  1  sono  corredate  della
nomenclatura e classificazione  delle  unita'  professionali  (codici
ISTAT CP2021; codici ISTAT ATECO; codici ESCO),  nonche'  del  Quadro
europeo delle qualificazioni (EQF), ai sensi dell'art.  8,  comma  3,
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
  4.  Il  profilo  culturale  generale  delle  figure   professionali
nazionali di  riferimento,  comune  ai  percorsi  di  tutte  le  aree
tecnologiche, e' definito all'allegato 2  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203. 
  5. Le figure  professionali  di  cui  al  comma  1  possono  essere
ulteriormente declinate in profili,  a  livello  territoriale,  dalle
Fondazioni ITS Academy in relazione  alle  specifiche  competenze  ed
applicazioni tecnologiche richieste dal  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni, in ogni caso  riferibili  alle  specifiche  esigenze  di
situazioni e contesti  differenziati.  In  tale  caso,  gli  standard
nazionali     minimi     delle     competenze     tecnologiche      e
tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in
esito, in relazione a ciascuna  figura  professionale,  nonche'  alle
competenze  relative  al  profilo  culturale  generale  delle  figure
professionali nazionali di riferimento, comune a  tutti  i  percorsi,
devono essere integralmente rispettati, senza  alcuna  detrazione  di
parti, elementi, o modifiche. 
  6. I profili di cui al comma 5 sono proposti  annualmente  dall'ITS
Academy alla regione per la loro approvazione e  l'inserimento  nella
programmazione regionale dell'offerta formativa. 
  7. L'articolazione nei profili a livello territoriale  e'  espressa
in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze, i  quali,
in particolare, devono: 
    a)  essere  esercitabili  in  contesti  e  situazioni  lavorative
diverse; 
    b) essere  indipendenti  da  assetti  strutturali,  funzionali  e
organizzativi delle imprese; 
    c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di
categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro; 
    d) essere atti  a  descrivere  apprendimenti  comunque  acquisiti
dalle persone, in contesti formali, non formali  o  informali,  senza
riferimenti a requisiti individuali. 
  8. Ai sensi dell'art. 10, comma  2,  lettera  c),  della  legge  n.
99/2022, il Comitato nazionale ITS Academy  propone  l'aggiornamento,
con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle  figure
professionali nazionali di  riferimento  per  ciascuna  area,  previo
confronto tecnico con i rappresentanti delle regioni.