Art. 2
Percorsi formativi di sesto livello EQF e figure professionali
nazionali di riferimento
1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia
di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorita'
definite nei rispettivi documenti di programmazione economica,
nonche' nell'ambito delle aree tecnologiche definite a livello
nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20
ottobre 2023, n. 203, le figure professionali nazionali di
riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro
europeo delle qualifiche (EQF) degli ITS Academy, della durata di sei
semestri, con almeno tremila ore di formazione, sono definite
nell'allegato 1 al presente decreto, il quale ne costituisce parte
integrante.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 rispondono alle
specifiche esigenze, provenienti dal mondo delle imprese e delle
professioni, in merito alla richiesta di profili di alta
qualificazione professionale, e prevedono un elevato numero di ore di
tirocinio, di durata non inferiore al quarantacinque per cento del
monte orario complessivo.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi
omogenei e la spendibilita' in ambito nazionale e dell'Unione europea
delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le
figure professionali, di cui al comma 1 sono corredate della
nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (codici
ISTAT CP2021; codici ISTAT ATECO; codici ESCO), nonche' del Quadro
europeo delle qualificazioni (EQF), ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
4. Il profilo culturale generale delle figure professionali
nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree
tecnologiche, e' definito all'allegato 2 del decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203.
5. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere
ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle
Fondazioni ITS Academy in relazione alle specifiche competenze ed
applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle
professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di
situazioni e contesti differenziati. In tale caso, gli standard
nazionali minimi delle competenze tecnologiche e
tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in
esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonche' alle
competenze relative al profilo culturale generale delle figure
professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi,
devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di
parti, elementi, o modifiche.
6. I profili di cui al comma 5 sono proposti annualmente dall'ITS
Academy alla regione per la loro approvazione e l'inserimento nella
programmazione regionale dell'offerta formativa.
7. L'articolazione nei profili a livello territoriale e' espressa
in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze, i quali,
in particolare, devono:
a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative
diverse;
b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e
organizzativi delle imprese;
c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di
categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro;
d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti
dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza
riferimenti a requisiti individuali.
8. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), della legge n.
99/2022, il Comitato nazionale ITS Academy propone l'aggiornamento,
con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure
professionali nazionali di riferimento per ciascuna area, previo
confronto tecnico con i rappresentanti delle regioni.