Art. 3
Requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy
1. L'accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy e' consentito
ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
b) diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale
di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, unitamente al certificato di specializzazione tecnica
superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione
tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144, della durata di almeno ottocento ore.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), della legge n.
99/2022, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa
personalizzata per giovani e adulti in eta' lavorativa, e' assicurato
il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza
gia' acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del
percorso individuale. Tale diritto e' esercitabile anche da coloro
che, gia' in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF,
intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le
tecnologie applicate, corrispondente al sesto livello EQF.
3. Il riconoscimento di crediti e' applicabile anche per facilitare
la partecipazione degli adulti occupati ai sensi dell'art. 5, comma
3, lettera c), della legge n. 99/2022, anche nella forma
dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.
4. La verifica del possesso delle competenze di base tecniche,
tecnologiche e di lingua inglese, viene effettuata dalle Fondazioni
ITS Academy che, su proposta del Comitato tecnico scientifico,
predispongono le prove di accertamento.
5. Le Fondazioni ITS Academy definiscono altresi' i moduli
propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi secondo i criteri
indicati dal Comitato tecnico scientifico.