Art. 3 
 
    Requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy 
 
  1. L'accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy e'  consentito
ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei  seguenti  titoli  di
studio: 
    a) diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
    b) diploma quadriennale di istruzione e formazione  professionale
di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo  17  ottobre
2005, n. 226, unitamente al certificato di  specializzazione  tecnica
superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione  e  formazione
tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio  1999,  n.
144, della durata di almeno ottocento ore. 
  2. Ai sensi dell'art. 5,  comma  3,  lettera  b),  della  legge  n.
99/2022, per consentire  la  realizzazione  di  un'offerta  formativa
personalizzata per giovani e adulti in eta' lavorativa, e' assicurato
il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti  di  esperienza
gia' acquisiti, anche ai fini della determinazione della  durata  del
percorso individuale. Tale diritto e' esercitabile  anche  da  coloro
che, gia' in possesso di un titolo di studio di quinto  livello  EQF,
intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore  per  le
tecnologie applicate, corrispondente al sesto livello EQF. 
  3. Il riconoscimento di crediti e' applicabile anche per facilitare
la partecipazione degli adulti occupati ai sensi dell'art.  5,  comma
3,  lettera  c),  della  legge  n.   99/2022,   anche   nella   forma
dell'apprendistato di alta formazione e ricerca. 
  4. La verifica del possesso  delle  competenze  di  base  tecniche,
tecnologiche e di lingua inglese, viene effettuata  dalle  Fondazioni
ITS Academy  che,  su  proposta  del  Comitato  tecnico  scientifico,
predispongono le prove di accertamento. 
  5.  Le  Fondazioni  ITS  Academy  definiscono  altresi'  i   moduli
propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi  secondo  i  criteri
indicati dal Comitato tecnico scientifico.