Art. 4
Diplomi
1. Al superamento delle prove di verifica finale delle competenze
acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS
Academy di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), e' rilasciato il
diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate,
corrispondente al sesto livello EQF, sulla base del modello adottato
ai sensi del decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023,
concernente «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalita' per
la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di
verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che
hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti
tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la
verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa
certificazione, nonche' ai modelli di diploma di specializzazione per
le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore
per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5,
comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99».
2. I diplomi di cui al comma 1, recanti l'area tecnologica, la
figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua
articolazione in profili, declinati a livello regionale ai sensi
dell'art. 3, commi 3 e 4, sono rilasciati dal Ministero
dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio
nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici
concorsi.
3. Per favorire la riconoscibilita' e la circolazione, in ambito
nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione
dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma e' corredato da
un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma
supplement.
4. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano,
sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n.
99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta
formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali
percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure
professionali di cui al presente decreto, hanno la stessa validita'
nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo.