Art. 4 
 
                               Diplomi 
 
  1. Al superamento delle prove di verifica finale  delle  competenze
acquisite dalle allieve e dagli allievi dei  percorsi  formativi  ITS
Academy di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  b),  e'  rilasciato  il
diploma di specializzazione superiore per  le  tecnologie  applicate,
corrispondente al sesto livello EQF, sulla base del modello  adottato
ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n.  88  del  17  maggio  2023,
concernente «Disposizioni in merito ai criteri e alle  modalita'  per
la costituzione  e  i  compensi  delle  commissioni  delle  prove  di
verifica finale delle competenze acquisite da  parte  di  coloro  che
hanno seguito  con  profitto  i  percorsi  formativi  degli  Istituti
tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la
verifica  finale  delle  competenze  acquisite  e  per  la   relativa
certificazione, nonche' ai modelli di diploma di specializzazione per
le tecnologie applicate e il diploma  di  specializzazione  superiore
per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e  5,
comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99». 
  2. I diplomi di cui al comma  1,  recanti  l'area  tecnologica,  la
figura professionale  nazionale  di  riferimento  e  l'eventuale  sua
articolazione in profili, declinati  a  livello  regionale  ai  sensi
dell'art.  3,  commi  3  e   4,   sono   rilasciati   dal   Ministero
dell'istruzione e del merito, sono  validi  su  tutto  il  territorio
nazionale e costituiscono titolo valido  per  l'accesso  ai  pubblici
concorsi. 
  3. Per favorire la riconoscibilita' e la  circolazione,  in  ambito
nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a  conclusione
dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma e' corredato  da
un  supplemento  predisposto  secondo  il  modello  EUROPASS  diploma
supplement. 
  4. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano,
sino all'adeguamento  della  normativa  ivi  vigente  alla  legge  n.
99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di  alta
formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali
percorsi,  nel  rispetto  degli  standard  definiti  per  le   figure
professionali di cui al presente decreto, hanno la  stessa  validita'
nazionale e gli stessi effetti di  quelli  rilasciati  ai  sensi  dei
commi 1 e 2 del presente articolo.