Art. 5
Tabelle nazionali di corrispondenza
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d) della legge 15 luglio
2022, n. 99, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari,
anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, per il
conseguimento di diplomi a conclusione dei percorsi formativi ITS
Academy, di diplomi a conclusione dei percorsi di laurea a
orientamento professionale, nonche' per il riconoscimento di crediti
certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy ai fini
dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea, in
percorsi accademici del sistema AFAM e per incrementare le
opportunita' di formazione e ulteriore qualificazione professionale
dei giovani, a livello terziario, per una rapida transizione nel
mondo del lavoro, il presente decreto definisce le modalita' per
rendere trasparente e sostenere il riconoscimento dei crediti
acquisiti a conclusione dei percorsi formativi ITS Academy di
differente livello, di cui all'art. 5, comma 1, attraverso l'adozione
di tabelle nazionali di corrispondenza.
2. Le tabelle n. 2.1, 2.2 e 2.3 di cui all'allegato 2 al presente
decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale,
individuano le corrispondenze tra le figure professionali nazionali
degli ITS Academy, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e
del merito 20 ottobre 2023, n. 203 e tra le nuove figure
professionali di sesto livello EQF di cui all'art. 2 del presente
decreto, con le classi di laurea correlate ai fini dei passaggi e
dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea,
nonche' in percorsi accademici di primo livello del sistema AFAM, e
viceversa.
3. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle
figure professionali di riferimento degli ITS Academy, di cui
all'art. 3, comma 2, della legge n. 99/2022, con le classi di laurea
di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie», nonche' con i corsi di
studio per il conseguimento del diploma accademico del sistema AFAM,
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, 30 settembre 2009, n. 123, al decreto del Presidente
della Repubblica, 8 luglio 2005, n. 212 e, infine, al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 3
febbraio 2010, n. 17.
4. I crediti sono resi riconoscibili sulla base dei criteri
generali definiti all'art. 6, della medesima legge n. 99/2022.