Art. 5 
 
                 Tabelle nazionali di corrispondenza 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d) della legge 15  luglio
2022, n. 99, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari,
anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, per il
conseguimento di diplomi a conclusione  dei  percorsi  formativi  ITS
Academy,  di  diplomi  a  conclusione  dei  percorsi  di   laurea   a
orientamento professionale, nonche' per il riconoscimento di  crediti
certificati   acquisiti   dai   diplomati   ITS   Academy   ai   fini
dell'eventuale prosecuzione degli studi in  percorsi  di  laurea,  in
percorsi  accademici  del  sistema  AFAM  e   per   incrementare   le
opportunita' di formazione e ulteriore  qualificazione  professionale
dei giovani, a livello terziario,  per  una  rapida  transizione  nel
mondo del lavoro, il presente  decreto  definisce  le  modalita'  per
rendere  trasparente  e  sostenere  il  riconoscimento  dei   crediti
acquisiti  a  conclusione  dei  percorsi  formativi  ITS  Academy  di
differente livello, di cui all'art. 5, comma 1, attraverso l'adozione
di tabelle nazionali di corrispondenza. 
  2. Le tabelle n. 2.1, 2.2 e 2.3 di cui all'allegato 2  al  presente
decreto,  del  quale  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,
individuano le corrispondenze tra le figure  professionali  nazionali
degli ITS Academy, di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione  e
del  merito  20  ottobre  2023,  n.  203  e  tra  le   nuove   figure
professionali di sesto livello EQF di cui  all'art.  2  del  presente
decreto, con le classi di laurea correlate ai  fini  dei  passaggi  e
dell'eventuale  prosecuzione  degli  studi  in  percorsi  di  laurea,
nonche' in percorsi accademici di primo livello del sistema  AFAM,  e
viceversa. 
  3. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle
figure  professionali  di  riferimento  degli  ITS  Academy,  di  cui
all'art. 3, comma 2, della legge n. 99/2022, con le classi di  laurea
di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie»,  nonche'  con  i  corsi  di
studio per il conseguimento del diploma accademico del sistema  AFAM,
di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, 30 settembre 2009, n. 123, al decreto  del  Presidente
della Repubblica, 8 luglio 2005, n. 212 e,  infine,  al  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   3
febbraio 2010, n. 17. 
  4. I  crediti  sono  resi  riconoscibili  sulla  base  dei  criteri
generali definiti all'art. 6, della medesima legge n. 99/2022.