Art. 7
Clausola di salvaguardia
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le Province
autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali
del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
2. Le regioni a statuto speciale attuano il presente decreto
nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione.