Art. 7 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano rispettano  i  principi  fondamentali
del presente decreto nell'ambito delle  competenze  attribuite  dallo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 
  2. Le regioni  a  statuto  speciale  attuano  il  presente  decreto
nell'ambito delle competenze  attribuite  dallo  statuto  speciale  e
dalle relative norme di attuazione.