Art. 2
Criteri di ripartizione del Fondo
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede
a trasferire le risorse disponibili di cui all'art. 1 alle regioni,
secondo il criterio di ripartizione proporzionale all'estensione
dell'area coperta dai siti Natura 2000 nelle singole regioni, come
riportato all'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasferisce a
ciascuna regione le somme secondo la ripartizione di cui al comma 1.