Art. 3
Attivita' delle regioni
1. Le regioni utilizzano le risorse del fondo per attuare
investimenti finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino
attivo, da individuarsi prioritariamente tra le misure di
conservazione sito specifiche gia' approvate con propri atti, o
comunque gia' definite, in coerenza con il processo di individuazione
di obiettivi e misure attualmente in corso, secondo la metodologia
elaborata dal MASE nell'ambito della procedura di infrazione n.
2015/2163. Le risorse del fondo potranno altresi' essere utilizzate
per l'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia
delle azioni di cui sopra e per il raggiungimento degli obiettivi di
conservazione dei siti afferenti alla rete Natura 2000 di propria
competenza, anche al fine di agevolare la definizione della procedura
di infrazione n. 2015/2163.
2. Ai fini della rendicontazione, entro dodici mesi dall'avvenuta
erogazione del finanziamento relativo a ciascuna delle annualita', le
regioni presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica una relazione circa le attivita' svolte ed i risultati
ottenuti. Detta relazione e' corredata dalla documentazione a
consuntivo delle spese sostenute per i predetti fini.