Art. 4
Revoca del contributo
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo'
disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulle attivita'
connesse alla attuazione delle misure e al raggiungimento degli
obiettivi di conservazione effettivamente messe in atto.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel
caso di riscontrate irregolarita' delle procedure o, comunque, di
accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla
legge e dal presente decreto, revoca il contributo e le risorse
erogate sono recuperate e versate all'entrata del bilancio dello
Stato su apposito capitolo individuato con successivo atto e restano
acquisite definitivamente all'erario.