Art. 2
Aggiornamento del PNACC
1. Il PNACC e' aggiornato ogni 6 anni, tenendo conto anche delle
tempistiche stabilite per il monitoraggio.
2. Gli aggiornamenti dei documenti tecnici allegati al PNACC, che
si rendessero eventualmente necessari, anche a seguito di eventuali
sopravvenute disposizioni normative, sono adottati con decreto
direttoriale dalla Direzione generale competente per materia.